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Mobilità Pubblico Impiego, la Riforma Bongiorno cosa vuole cambiare?

Bellitto Simone • 15 Maggio 2019

mobilita-pubblico-impiego-riforma-bongiornoMobilità Pubblico Impiego, con la Riforma Bongiorno cosa potrebbe cambiare? Ecco alcuni scenari.


Mobilità Pubblico Impiego,  la Riforma Bongiorno potrebbe portare novità importanti.

Oggetto del disegno di legge delega, varato negli ultimi mesi dello scorso anno, è soprattutto il rapporto di lavoro presso la P.A., dal momento dell’accesso al pubblico impiego mediante concorso alla valutazione della performance e del merito.

La  titolare del ministero della PA, Giulia Bongiorno, nel frattempo, ha rinnovato la garanzia di assunzione per coprire tutto il personale che andrà in pensione, con selezioni su base regionale che impediranno le “migrazioni interne” Ha aanche discusso di recente sui calcoli sul rischio di esodo.

“Nel 2019 ci saranno 150 mila cessazioni con la legge Fornero e 100 mila con ‘Quota 100’, per un totale di 250 mila”,

dice proprio al Forum Pa.

E sulla mobilità la riforma che impatto avrà?

Mobilità Pubblico Impiego e Riforma Bongiorno

Nell’ambito delle procedure di mobilità la principale novità è la seguente. Viene opportunamente prevista l’attribuzione di un titolo di preferenza ai soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, o da altre disposizioni a tutela dei lavoratori con disabilità, al caregiver familiare di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché ai dipendenti con figli di età inferiore ai tre anni.

Tra gli obiettivi del ddl c’è anche quello di semplificare e omogeneizzare le procedure di mobilità volontaria, “limitando le ipotesi di obbligatorietà di espletamento preventivo rispetto alle nuove assunzioni, ed escludendo il rilascio del nulla osta da parte dell’amministrazione di appartenenza.

Infine, è prevista anche l’utilizzazione di soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di un’effettiva competenza in materia di organizzazione amministrativa e di gestione delle risorse umane.

Ricordiamo infine che, l’art. 6, comma 1, D.lgs. n. 165/2001 prevede che

<<Le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale>>.

Più specificamente, l’art. 30 del d.Lgs n. 165/2001 citato, (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse) prevede che

<<Le Amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso le altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento>>.

Fonte: articolo di Simone Bellitto
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